L’adozione di un minore di anni diciotto è un tema molto complesso riguardante diversi aspetti, tutti particolarmente delicati, tale per cui il legislatore con la legge n. 184 del 4 maggio1983 ha inteso porre le basi per la sua disciplina.
Al primo comma del primo articolo, la legge stabilisce che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” riconoscendo alla famiglia di origine un ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo del minore. Tuttavia, vi sono casi o episodi che possono impedire il realizzarsi di questo diritto.
Ai sensi dell’art. 8 della stessa legge il minore è da considerarsi in condizioni di abbandono quando “privo di assistenza morale e materiale da parte non solo dei genitori ma anche dei parenti tenuti a provvedervi”. Mentre, lo stato di abbandono, non si concretizza qualora la mancanza di assistenza abbia carattere transitorio o sia dovuto a causa di forza maggiore.
Con assistenza morale si intende, per giurisprudenza ormai consolidata, il diritto del minore ad essere amato dai propri genitori. Fu la legge n. 219 del 2012, conosciuta come la Riforma della filiazione, all’art. 315-bis del Codice civile, ad includere nel concetto di assistenza moraleper il minore, il diritto all’amore che consiste nel diritto a ricevere dalla propria famiglia l’affettodi cui ogni essere umano ha bisogno durante la sua crescita. L’assistenza materiale consiste, invece, nel diritto al mantenimento, all’educazione e all’istruzione ovvero nel soddisfacimento di quei bisogni di vita e di crescita fondamentali per lo sviluppo del minore, così come stabilitodallo stesso art. 315-bis del Codice civile al primo comma.
La condizione di adottabilità del minore si concretizza, dunque, non solo qualora venga a mancare l’assistenza morale e materiale ma anche, secondo la più consolidata giurisprudenzadella Suprema Corte, “quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica, grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico” (Cass. n. 3389 del 2005 e Cass. n. 18563 del 2012).
Ricordando l’importanza di tutelare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine, perché considerato l’ambiente più idoneo al suo sviluppo psicofisico, la dichiarazione dello stato di adottabilità, rappresenta l’estrema ratio a cui si ricorre “solo se il rapporto genitoriale sia tale da arrecare danno al minore nella misura in cui ne ostacoli il sereno e sanosviluppo” (Cass. Ord. n. 4525 del 2019).
La legge n. 184/1983, al secondo comma dell’art. 10, prevede che il minore che si trovi in situazione di abbandono venga affidato il prima possibile ad istituti di assistenza pubblici o privati o a delle comunità di tipo familiare e che prima di dichiarare lo stato di adottabilità “compete al giudice del merito tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare” (Cass. n. 22589 del 27/09/2017). Per questo motivo,il giudice dichiara lo stato di adottabilità esclusivamente a fronte di un’importante attività volta a verificare la sussistenza di fatti gravi, indicativi e concreti che dimostrino con certezza la mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o la presenza di elementi chepossano aver privato questi ultimi, senza loro colpa, delle risorse necessarie per far fronte ai bisogni materiali e psicologici del minore e della volontà degli stessi di recuperare sia il rapporto con il proprio figlio sia delle capacità e competenze genitoriali.
Il tribunale, quindi, dichiara lo stato di adottabilità del minore qualora riscontri con certezza la totale mancanza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori e dei parenti e “quando, a seguito del fallimento del tentativo – di rimuovere le situazioni di difficoltà o disagio familiare –, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità”.
La pronuncia del Tribunale sullo stato di adottabilità del minore produce tre diversi effetti:
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accertare la situazione di abbandono;
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consentire l’affidamento preadottivo al fine dell’adozione;
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sospendere l’esercizio della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore temporaneo, se non già nominato.
Si tratta di un lungo procedimento, sorto sulla base di una segnalazione a cui segue un temporaneo affidamento del minore presso una struttura di accoglienza, durante il quale il tribunale svolge gli opportuni accertamenti come sopra descritti e che si conclude con la pronuncia con la quale il minore viene dichiarato o meno adottabile.