In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’art. 21, 1° comma, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire all’investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori del caso del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, devono essere adempiuti in vista dell’operazione da compiere e si esauriscono con essa.
In questi termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione respingendo un ricorso di un investitore che si era avvalso dell’intermediario per acquistare titoli di stato argentini, evidenziando che, una volta effettuata la negoziazione, quest’ultimo non è tenuto ad informare il cliente circa l’andamento dei titoli, neppure nel caso di abbassamento del loro “rating” o di rischio di “default” dell’emittente
Pertanto, salvo che operi in forza di contratto di gestione patrimoniale o di consulenza, l’intermediario non è tenuto anche ad informare, tempo per tempo, l’investitore circa l’andamento dei titoli acquistati, in ipotesi di abbassamento del loro rating o rischio di default dell’emittente né a consigliare tempo per tempo al cliente se mantenere, o cedere il titolo finanziario.
Cassazione civile – Sezione I – Ordinanza del 27 agosto 2020, n. 17949.