In quali ipotesi il pedone può incorrere in responsabilità?
L’investimento di un pedone da parte di un’automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
L’art. 191 c.d.s., disciplina la condotta del conducente in presenza di pedoni, sancendo la regola della precedenza assoluta del pedone che attraversi sulle strisce, perciò il pedone che si accinga ad attraversare la strada utilizzando un apposito attraversamento potrebbe non essere nemmeno tenuto a verificare se i conducenti in transito mostrino o meno l’intenzione di rallentare e lasciarlo attraversare.
L’art. 190 c.d.s., invece, pone regole comportamentali per il pedone che attraversa la strada. Lo stesso deve utilizzare gli appositi attraversamenti, se presenti: “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”. In assenza di strisce deve prestare l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri, dare la precedenza ai conducenti.
La violazione di queste norme comportamentali integra una condotta colposa che può determinare un concorso di colpa del pedone, di entità variabile a seconda delle circostanze concrete, oppure la sua responsabilità esclusiva. In particolare, l’investimento del pedone al di fuori dell’attraversamento potrà essere ricondotto a sua responsabilità esclusiva quando il conducente, vinta la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., dimostri che il pedone abbia omesso di dargli la precedenza, ponendosi come ostacolo imprevisto imprevedibile e inevitabile e, dall’altro lato, di aver tenuto una condotta corretta (Cass. civ., 18 giugno 2015 n. 12595).
L’art. 2054 c.c. al comma 1 stabilisce l’obbligo per il conducente di un veicolo senza guide di rotaie di “risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ai sensi del codice civile vi è, pertanto, una presunzione di responsabilità del conducente, lo stesso tuttavia può essere esonerato da responsabilità qualora dimostri di aver tenuto un comportamento esente da colpa, in conformità alle regole del codice della strada e di normale diligenza ovvero dimostri la presenza di “una causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno”, si pensi ad esempio al caso di un bambino che, divincolatosi dalla mano dell’adulto, attraversi imprevedibilmente la strada.
Il Giudice, in ogni caso, esaminato il caso concreto potrebbe comunque rilevare un concorso di colpa “ (…) allorquando siano accertate la pericolosità e l’imprudenza della condotta del pedone stesso, la colpa di questo concorre ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. con quella presunta del conducente” (Cass. civ., 22 maggio 2007, n. 11873).
Infatti può accadere che a cagionare il sinistro concorra la condotta dello stesso danneggiato, come ad esempio nell’ipotesi più generale in cui il ciclista, senza alcuna segnalazione, cambi improvvisamente traiettoria di marcia e venga investito dall’automobilista.
In tutte queste ipotesi, al fine di evitare di caricare il danneggiante della parte di danno a lui causalmente non imputabile, si applica l’art. 1227 c.c. che al primo comma dispone che il risarcimento dovuto al danneggiato sia diminuito proporzionalmente, a seconda della gravità della colpa del danneggiato e dell’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Dunque, in caso di investimento di un pedone, può essere affermata la colpa esclusiva dello stesso, quando ricorrono le seguenti circostanze:
il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all’improvviso in direzione della traiettoria percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l’urto;
nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Significativa una recente sentenza del Tribunale di Trieste, sentenza 7 giugno 2019, n. 380, dove il Giudice, stante la dinamica fattuale emergente dal compendio probatorio in atti, ha statuito incontrovertibile la connotazione colposa della condotta del pedone, il quale, in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, si è immesso repentinamente sulla strada, parlando al telefono e senza neanche guardare se sopraggiungessero veicoli.